Pubblicazione Enti Terzi
L’albo pretorio é uno spazio in cui vengono affissi tutti quegli atti destinati, per legge, regolamento o disposizione comunale, alla conoscenza pubblica e per i quali la pubblicazione é condizione per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti, in quanto essi pur perfetti, non producono gli effetti loro propri finché non é stata eseguita la pubblicazione nei tempi e nei modi prescritti, di cui si da conto mediante la predisposizione della relata di avvenuta pubblicazione.
L’attività dell’ufficio consiste nella pubblicazione delle seguenti categorie di atti pervenuti da Enti Terzi:
- deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare e altri atti /documenti predisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti abilitati, per i quali si provvede alla pubblicazione integrale della documentazione ai sensi del Reg.UE.2016/679 , che devono essere portati alla conoscenza del pubblico;
- avvisi di deposito alla casa comunale di atti finanziari e cartelle esattoriali;
- alcuni particolari atti riguardanti privati cittadini, come il cambio di nome e/o cognome;
A partire dal 1 gennaio 2011, la Legge n°69 del 18 giugno 2009, modificata dal D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009, ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi sul sito web del Comune.
Pertanto a partire da tale data le pubblicazione effettuate su carta non hanno più valore legale.
Messi comunali
Diversi atti delle pubbliche amministrazioni acquisiscono efficacia solo nel momento in cui vengono portati a conoscenza formale del destinatario, per questo spesso le pubbliche amministrazioni si avvalgono degli agenti notificatori previsti dall’ordinamento, quali i messi notificatori del comune in cui risiede la persona intestataria dell’atto.
La notifica dell’atto avviene nel rispetto delle modalità previste dal codice di procedura civile, artt. 137 e seguenti, e/o del D.P.R. 600/73.
Al termine del procedimento il messo notificatore restituisce alla pubblica amministrazione richiedente gli originali degli atti notificati.
I soggetti destinatari dell’avviso di notifica possono ritirare l’atto presso l’Ufficio Messi oppure presso la Casa Comunale, secondo i rispettivi orari di apertura al pubblico.